L’ Articolo 7 del Regolamento (CE) 1071/2009 prescrive che l’Autotrasportatore conto terzi, dimostri annualmente di avere un capitale proprio, determinato secondo uno specifico calcolo.
In attuazione del Regolamento Europeo, si può permettere che l’idoneità finanziaria possa avvenire tramite 1. Revisore contabile o di altro soggetto riconosciuto che certifica il capitale rilevabile nei conti annuali dell’Autotrasportatore (comprese le riserve);
2.Attestazione rilasciata da banche, finanziarie o compagnie assicurative.
Le procedure adottate dal Legislatore, sono tese ad offrire agli Autotrasportatori metodi semplici ed efficaci sotto il profilo dei costi.
Tramite strutture con Noi convenzionate è possibile ottenere un’attestazione di capacità finanziaria di tre tipi:
- Attestazione rilasciata da Revisore dei Conti;
- Attestazione rilasciata da Compagnie Assicurative;
- Attestazione rilasciata da Finanziaria 107.
Pertanto tutti gli Autotrasportatori, ogni anno, devono presentare apposita attestazione che certifichi l’idoneità finanziaria e la permanenza dei requisiti minimi previsti per Legge.
Attestazione che viene anche denominata e conosciuta come Attestazione di capacità Finanziaria.
Tale attestazione deve essere rinnovata annualmente, pena sospensione e successiva cancellazione dell’Albo degli Autotrasportatori.
Gli Autotrasportatori conto proprio non sono tenuti all’iscrizione presso l’Albo degli Autotrasportatori di conseguenza sono esentati dal presentare capacità finanziaria.
Ecco i dettagli su come presentare l’Attestazione di capacità Finanziaria e a chi rivolgersi.
La circolare n.11551 dell’11/05/2012 cita che l’autotrasportatore deve dimostrare di disporre annualmente un proprio capitale oltre le riserve pari o superiore a € 9.000 Euro novemila per il primo autocarro, incrementato di ulteriori € 5.000 Euro cinquemila per ogni autocarro eccedente il primo.
Nel comma 6-bis dell’Articolo 11 del D.L. 5/2012 sono esclusi dal computo dell’importo utile per il calcolo della capacità finanziaria i rimorchi, i semirimorchi ed i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 1,5t.
Gestori Ambientali, che hanno per attività anche il trasporto dei rifiuti, sono soggetti all’attestazione di un’attestazione di capacità finanziaria per tutti quei veicoli maggiori di 1,5 t.
L’attestazione deve essere depositata presso gli uffici competenti della regione che gestiscono le iscrizioni per l’Albo dei gestori Ambientali.
A chi ci rivolgiamo?
Ci rivolgiamo a tutti gli Autotrasportatori Conto Terzi di persone o merci. Sono esenti quelli per trasporto merci e persone Conto Proprio.
Per maggiori dettagli Reg. CE n.1071/2009
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